Telecom spostamento cavi

Telecom spostamento cavi: quando fare richiesta

Hai fatto una richiesta a Telecom per lo spostamento dei cavi dalla facciata di casa ma hai riscontrato problemi?

Grazie al sostegno del nostro team di avvocati potrai far sentire la tua voce, risolvendo così il problema con Telecom gratuitamente!

 

 

Richiesta spostamento cavi Telecom: quando si può fare?

La richiesta di spostamento dei cavi Telecom può essere inoltrata quando si devono eseguire lavori di ristrutturazione, manutenzione o miglioramenti sugli edifici privati o condomini (compreso l’efficientamento energetico e il cappotto).

La presenza di questi cavi è regolata dal decreto legislativo 250/03, che quale attribuisce a Telecom un diritto di servitù per l’installazione delle strutture necessarie per fornire servizi di pubblica utilità.

Tuttavia, di norma, anche se il proprietario non può opporsi a tale utilizzo, nel contesto di interventi edilizi, ha il diritto di richiederne lo spostamento senza alcun costo aggiuntivo.

 

Come ti aiutiamo con la richiesta di spostamento cavi

Se hai inoltrato la richiesta o hai affrontato delle spese per lo spostamento e vorresti riottenere ciò che ti spetta, non devi far altro che contattarci, raccontandoci l’accaduto: il nostro servizio è gratuito (grazie al fatto che il nostro onorario lo faremo pagare direttamente a Telecom).

Grazie all’esperienza del nostro team di avvocati specializzati nel settore delle telecomunicazioni potremmo avviare un procedimento d’urgenza contro Telecom, facendoti ottenere:

  • la restituzione delle spese sostenute
  • la risoluzione del problema.

Su Trustpilot  puoi trovare le esperienze di chi prima di te si è fidato di noi per soddisfare le tue stesse esigenze e ha risolvto il problema con Vodafone!

 

Segnala il tuo problema

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Quando si può richiedere la riparazione, manutenzione e spostamento di cavi e infrastrutture?

È possibile avanzare richieste per lo spostamento di cavi Telecom o altri elementi correlati, ma è preliminarmente essenziale chiarire lo status legale del proprietario del suolo o dell’edificio interessato dalle installazioni, poiché la presenza di una servitù implica determinate obbligazioni.

Secondo la normativa del codice civile, è necessario che le esigenze dell’ente gestore siano soddisfatte interferendo il meno possibile con i diritti del proprietario. L’ente gestore deve quindi evitare modifiche che possano impattare drasticamente sull’area interessata e, al contempo, il proprietario è tenuto a non intralciare o negare l’accesso per le operazioni necessarie.

Ciononostante, nel contesto di lavori di manutenzione o riparazione, è permesso al proprietario suggerire un’ubicazione alternativa per effettuare tali interventi. L’impegno dell’ente gestore deve essere quello di realizzare lavori di riparazione o aggiustamento cercando di ridurre al minimo il disturbo causato.

 

Richiesta spostamento cavi Telecom: chi paga?

Secondo una recente decisione della Corte di Cassazione, è stato stabilito chi è responsabile dei costi per lo spostamento dei cavi Telecom durante lavori di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio.

Nel caso in cui i cavi siano posizionati sulla facciata e sia necessario spostarli per motivi di sicurezza, le spese per il loro trasferimento sono a carico dell’ente gestore della rete. Inoltre, l’art. 1068 c.c. prevede che l’autorità giudiziaria possa ordinare il trasferimento dei cavi se essi costituiscono un ostacolo ai lavori di manutenzione.

Infine, se l’ente gestore addebita costi per adempiere ai suoi obblighi, questi devono essere rimborsati agli utenti.

 

La normativa sullo spostamento cavi Telecom

La normativa di riferimento è dettata dal d.lgs 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) che individua i diritti e gli obblighi riconosciuti a chi intende richiedere lo spostamento dei cavi e fili per lavori di ristrutturazione e manutenzione.

Articolo 91:

“Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio ….

I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

….

L’art. 92 stabilisce che:

“Fuori dei casi previsti dall’articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall’articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall’autorità competente ed è subordinato all’osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.

La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all’autorità competente ….

Fermo restando quanto stabilito dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù”. 

 

 

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