Il pagamento ferie non godute docenti a tempo determinato spetta di diritto anche ai precari!
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Il diritto al pagamento ferie non godute docenti a tempo determinato precari
La Corte di Cassazione ha emesso una decisione importante riguardo al diritto al pagamento ferie non godute docenti a tempo determinato precari.
La sentenza stabilisce che i docenti precari hanno diritto al pagamento delle ferie non fruite, a meno che il Dirigente Scolastico non possa dimostrare di aver invitato il docente a prendere le ferie, avvisandolo esplicitamente che, se non le prendeva, avrebbe perso il diritto ad usufruirne.
Dunque, secondo la Cassazione, i docenti precari non possono essere considerati automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (come le vacanze scolastiche) se non hanno fatto richiesta o se il dirigente scolastico non ha preso un provvedimento formale.
Come richiedere l’indennità per il mancato utilizzo delle ferie per i docenti
L’indennità per le ferie non godute precari è un diritto che spetta ai docenti, sia a tempo determinato che indeterminato, che non hanno potuto prendere le ferie entro i termini previsti dal contratto.
Questo diritto è regolato dal CCNL Scuola, e se viene leso è possibile agire per ottenere tutela.
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Diritti docenti precari ferie non godute
I docenti a tempo determinato che non hanno richiesto le ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni hanno diritto a ricevere un’indennità per le ferie non godute. Tuttavia, il datore di lavoro deve provare di averli invitati a prendere le ferie, avvisandoli chiaramente che, se non lo fanno, perderanno il diritto alle ferie e all’indennità. Non è quindi possibile che il diritto alle ferie venga perso automaticamente senza che il docente sia stato adeguatamente informato.
A differenza dei docenti di ruolo, i docenti a tempo determinato non sono obbligati a chiedere ferie e non possono essere messi in ferie d’ufficio durante il periodo in cui si svolgono le lezioni. Inoltre, il docente a termine non perde il diritto all’indennità sostitutiva solo per non aver richiesto le ferie, a meno che non sia stato esplicitamente invitato dal datore di lavoro a fruirne, con l’avviso che, altrimenti, perderà tale diritto.
In altre parole, i docenti precari non possono essere considerati automaticamente in ferie senza una richiesta o un provvedimento formale del dirigente scolastico durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Cosa dice la normativa
Secondo il CCNL del 29/11/2007, le ferie non possono essere ridotte a causa di malattia o assenze parzialmente retribuite, anche se queste assenze sono durate tutto l’anno scolastico (ad esempio, malattia retribuita al 90% o 50%, o congedo parentale al 30%).
I docenti di tutti i livelli di istruzione possono chiedere di prendere le ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, come stabilito dai calendari scolastici regionali, ma non durante gli scrutini, gli esami di Stato o altre attività di valutazione. I periodi in cui è possibile fruire delle ferie includono:
- Dal 1° settembre fino all’inizio delle lezioni, secondo il calendario regionale.
- Dal 1° luglio al 31 agosto (solo per i docenti con contratto a tempo indeterminato o con termine al 31/8).
- Durante le pause natalizie e pasquali.
- In caso di sospensione delle lezioni per attività legate alle elezioni o concorsi.
- Dal termine delle lezioni fino al 30 giugno, eccetto i giorni destinati a scrutini, esami o altre attività didattiche.
I riferimenti legislativi per le ferie dei docenti nella scuola pubblica
Le ferie dei docenti nella scuola pubblica sono regolamentate da diverse leggi, tra cui l’articolo 13, commi 12 e 13 del CCNL 29.11.2007 e l’articolo 47, comma 4 del D.Lgs 151/01. Secondo queste norme, un dipendente può interrompere le ferie nei seguenti casi:
- Se si ammala e la prognosi è di almeno 4 giorni.
- Se viene ricoverato in ospedale, anche per un solo giorno.
- Se un figlio di età inferiore a 8 anni è ricoverato in ospedale.
Il dirigente scolastico può interrompere o sospendere le ferie di un dipendente solo se ci sono motivi urgenti e importanti legati al servizio, che devono essere spiegati nel provvedimento di sospensione.
In caso di interruzione delle ferie, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese per il viaggio di ritorno al lavoro e per tornare al luogo dove stava trascorrendo le ferie. Inoltre, ha diritto a essere rimborsato per le ferie non godute.
Ferie per docenti a tempo determinato
Le ferie dei docenti a tempo determinato sono calcolate in base ai giorni lavorati. Ad esempio, se un insegnante ha lavorato per 180 giorni, avrà diritto a un numero di giorni di ferie proporzionato a quelli di un insegnante di ruolo, che ha 30 giorni di ferie per 360 giorni di lavoro. In questo caso, l’insegnante a tempo determinato avrà diritto a 15 giorni di ferie. Inoltre, malattia e maternità non influenzano il periodo di ferie accumulate.
Per quanto riguarda l’indennità, una sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che il diritto al pagamento delle ferie non godute ha una prescrizione di dieci anni. Questo significa che i docenti a tempo determinato possono richiedere il pagamento delle ferie non godute per i contratti stipulati negli ultimi 10 anni.
Le modalità di fruizione delle ferie
L’articolo 13 del CCNL del 29 novembre 2007 stabilisce che, se un docente a tempo indeterminato non riesce a prendere le ferie per motivi legati al lavoro, a malattia o a esigenze personali, può fruirne nell’anno scolastico successivo durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Per i docenti a tempo determinato, però, le ferie non godute non possono essere posticipate all’anno scolastico successivo. In questi casi, le ferie non fruite possono essere convertite in denaro, poiché la mancata fruizione è dovuta a motivi oggettivi.
La Corte Costituzionale ha chiarito che non è vietato liquidare le ferie non godute se l’impossibilità di prenderle dipende da cause che non dipendono dalla volontà del lavoratore, come ad esempio:
- Malattia
- Infortunio
- Inidoneità fisica
- Congedo obbligatorio per maternità
Pertanto, le ferie non godute in questi casi possono essere convertite in un’indennità economica.
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