La tua richiesta di portabilità del numero è stata rifiutata?
Hai già provato a reclamare, ma il gestore fa orecchie da mercante?
Sappi che un tuo diritto sta venendo calpestato e noi siamo pronti a difenderti.
In questo articolo ti spieghiamo come ti aiutiamo se la portabilità del numero ti è stata negata.
Indice dei contenuti
La portabilità del numero può essere negata? I tuoi diritti
Spesso accade che il gestore, per mascherare la propria inefficienza, fornisca ogni tipo di scusa per non completare la portabilità, attribuendo la responsabilità a presunti problemi tecnici o a errori dell’utente nella formulazione della richiesta.
Se ti trovi in questa situazione ti possiamo assicurare che stai subendo un abuso vero e proprio e che il tuo diritto alla portabilità sta venendo violato, perché:
- La compagnia ha l’obbligo di rispettare ed eseguire la procedura entro i tempi previsti;
- Hai diritto a un indennizzo automatico per il disagio subìto.
Sappi, quindi, che non sei solo: ogni giorno raccogliamo le testimonianze di molti utenti che segnalano il rifiuto della portabilità del numero, senza ricevere una soluzione da parte del gestore.
Ed è proprio per questo motivo che ci siamo noi qui: per difendere i tuoi diritti gratuitamente e fornirti l’assistenza che meriti!
Come ti aiutiamo con la portabilità del numero rifiutata
Ovviamente ci interessa soprattutto garantirti un risultato, motivo per cui affidiamo la tua segnalazione a Unione dei Consumatori, l’associazione specializzata in telefonia. Leggi qui cosa dice la gente!
Siamo la struttura che finanzia il contenzioso e ciò ti consente di avere un servizio gratuito, perché gli avvocati che mettiamo a disposizione li faremo pagare dalla compagnia telefonica.
Ricevuta la tua segnalazione il tuo caso verrà valutato e sarai ricontattato da un consulente dedicato, che:
- ti fornirà tutte le informazioni necessarie, chiarendo ogni dubbio;
- avvierà un procedimento d’urgenza che obbligherà il gestore a concludere la portabilità.
I vantaggi per te
Affidandoti alla nostra assistenza, avrai a disposizione un servizio rapido ed efficace, pensato per tutelare i tuoi diritti. Il nostro team di esperti lavorerà incessantemente per offrirti la soluzione migliore, guidandoti passo dopo passo nella risoluzione del problema.
In particolare, il nostro intervento ti permetterà di:
- risolvere immediatamente il disservizio in atto
- ricevere un indennizzo/risarcimento danni per ogni giorno di ritardo subìto.
Inoltre, la nostra assistenza è completamente gratuita e certificata da un documento intestato a tuo nome, poiché tutti i costi saranno coperti dalla compagnia.

Casi in cui l’operatore può rifiutare la portabilità del numero
Il diritto alla portabilità del numero consente a tutti i clienti di cambiare operatore mantenendo il proprio numero.
Secondo la delibera Agcom n. 147/11/CIR all.1, un gestore può rifiutare la portabilità solo nei seguenti casi:
- Dati essenziali mancanti (relativi sia all’operatore cedente che a quello ricevente).
- Assenza dei documenti d’identità del richiedente o del numero seriale della SIM.
- Discrepanza tra il numero di telefono e il Codice Fiscale, la Partita IVA o la SIM associata.
- Numero non attivo perché cessato o disattivato.
Qualsiasi altra motivazione di rifiuto è ingiustificata e, in questi casi, siamo qui per aiutarti a far valere i tuoi diritti.
Agcom portabilità numero fisso e i tempi previsti
Secondo le disposizioni Agcom, i tempi previsti per il trasferimento sono:
- Linea fissa: entro 3 giorni lavorativi, con un massimo di 10 giorni in situazioni più complesse.
- Linea mobile: completamento in 1 giorno lavorativo, con il passaggio effettivo nelle prime ore del mattino del secondo giorno.
Durante la procedura, viene generalmente assegnato un numero provvisorio per garantire la continuità del servizio fino al completamento del trasferimento.
Indennizzi in caso di mancata portabilità numero fisso
Se il trasferimento della linea subisce ritardi, hai diritto a un indennizzo, come previsto dalla delibera Agcom n. 147/11/CIR, aggiornata nel 2018 con la n. 347/18.
L’importo varia in base al tipo di contratto (fisso o mobile) e all’operatore (es. Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Iliad).
Il rimborso dovrebbe essere automatico, ma spesso viene erogato solo su esplicita richiesta del cliente.
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